Statuto

Approvato dall’assemblea costituente il 2 ottobre 1976 in Genova. Riconosciuto dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana il 22 dicembre 1976.

Modificato dalle assemblee dei soci il 9 marzo 1997 e il 19 marzo 2000.

Modificato secondo le norme di armonizzazione indicate dall’E.N.C.I.

ed approvato dall’ Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 marzo 2004.

Modificato dall’Assemblea dei Soci il 30 aprile 2011

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – E’ stata costituita, in Genova il 2 ottobre 1976, un’Associazione denominata:

“CLUB ITALIANO DEL TERRANOVA”. Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare, valorizzare la razza del Cane di Terranova e per potenziarne l’allevamento ai fini zootecnici e sportivi. L’Associazione non ha fini di lucro.

La durata dell’Associazione è illimitata. La sede sociale è a Milano in Viale Corsica presso la sede dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.). La sede amministrativa corrisponderà al domicilio fiscale del segretario dell’Associazione.

Art. 2 – Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione:

a) propaganda la divulgazione della razza pura ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

b) promuove studi e ricerche interessanti la razza e favorisce iniziative qualificate in tal senso; provvede, inoltre, a pubblicazioni di carattere speciale o periodico;

c) è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI stesso.

d) organizza esposizioni e prove di carattere, direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I. , con le società dà questo riconosciute o con altri enti anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’E.N.C.I., nel quadro e con le discipline da questo stabilite;

e) al fine di prevenire il diffondersi della displasia dell’anca e dei gomiti, consiglia il controllo radiografico del bacino e dei gomiti. Il Consiglio Direttivo porrà in essere gli strumenti più idonei al fine di incentivare il controllo radiografico dell’HD;

f) esercita un controllo dei riproduttori escludendo dalla riproduzione i soggetti che presentino prognatismo, enognatismo, monorchidismo, criptorchidismo;

g) sconsiglia l’accoppiamento di femmine d’età inferiore ai 22 mesi e invita a limitare il numero di cucciolate ad una all’anno per fattrice.

h) ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione,

l’incremento e l’utilizzo della razza del Cane di Terranova, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’E.N.C.I. e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l’Associazione fornisce periodicamente all’E.N.C.I. una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

i) presta all’E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:

– di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti

avanzate dall’E.N.C.I. ;

– di comunicare all’E.N.C.I. le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’E.N.C.I. .

SOCI

Art. 3 – Possono essere soci del “Club Italiano del Terranova” tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia per la razza e verso il miglioramento dell’allevamento italiano della stessa.

Art. 4 – I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale poiché i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio.

Il Consiglio potrà nominare come soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. I soci onorari non possono votare, non possono essere eletti, e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Non possono essere eletti e non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art. 5 – La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto firmata e convalidata da due soci presentatori e indirizzata al Presidente. In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente s’impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura

di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neo- eletto.

Art. 6 – L’Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria delibera la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai soci. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.

Art. 7 – La quota sociale annuale va corrisposta per intero entro il 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce.

Art. 8 – La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni comunicate a mezzo lettera raccomandata al Presidente;

b) per morosità nel versamento della quota annuale;

c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto.

Art. 9 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci

b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti

c) il Presidente e il vice-Presidente

d) il Collegio dei Probiviri

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11 – L’Assemblea dei soci è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio sia esso ordinario oppure sostenitore ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega da lui sottoscritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.

Art. 12 – L’Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire il conto dei risultati. L’Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti.

Art. 13 – L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, in luoghi prescelti dal Consiglio, entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia stata fatta domanda scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta, a mezzo fax o e-mail, ai soci, degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art. 14 – L’Assemblea ha il compito di deliberare:

a) sul programma generale dell’Associazione;

b) sulla elezione degli Organi Sociali ferma restando la nomina del Presidente e del vice-Presidente da parte del Consiglio;

c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;

d) sulle modifiche dello Statuto;

e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’articolo 4°;

f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro Organo Sociale.

Spetta inoltre all’Assemblea eleggere scegliendo tra i soci i consiglieri, i probiviri e i revisori dei conti effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto da otto consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni solari. I consiglieri possono essere rieletti. Un consigliere è nominato dall’E.N.C.I. e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’E.N.C.I. Il consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’E.N.C.I. circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi saranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione.

I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio. 

Art. 16 – Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. Può costituire Comitati Tecnici per sovrintendere a particolari attività. Tali Comitati sono organi consultivi del Consiglio Direttivo e a questi sottopongono le proprie proposte e conclusioni.

Art. 17 – Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di un vice-Presidente dell’Associazione, di un Segretario ed eventualmente di un Segretario aggiunto e di un Tesoriere. Il Presidente e il vice-Presidente devono essere eletti fra i consiglieri; Segretari e Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio ma devono essere soci.

Art. 18 – Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Revisori dei Conti. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione a mezzo posta, fax o e-mail.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal vice-Presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art. 19 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue delibere così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vice-Presidente. In caso di dimissioni del Presidente e del vice-Presidente spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente o vice-Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 20 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili;

b) dalle somme accantonate;

c) da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.

– Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote annuali versate dai soci;

b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

In caso di scioglimento, il Patrimonio dell’Associazione sarà destinato a finalità di utilità generale.

Art. 21 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei soci con l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei soci va trasmesso in copia all’E.N.C.I. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti neanche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio composto di tre revisori eletti dall’Assemblea Generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Il Collegio sarà presieduto dal membro più anziano. L’Assemblea Generale dei soci procederà anche alla nomina di due revisori supplenti. Qualora un revisore venga a mancare, sarà sostituito dal primo supplente fino alla scadenza del mandato. I revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati. Il Collegio anche a mezzo di uno dei suoi componenti espressamente delegato sottoscrive il bilancio consuntivo per garantire l’Assemblea della corretta corrispondenza tra i documenti contabili e il bilancio stesso.

NORME DISCIPLINARI

Art. 23 – Ogni Socio, anche se riveste cariche in seno all’Associazione è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell’E.N.C.I. , il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’E.N.C.I. nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione è soggetto alle decisioni del Collegio dei Probiviri del Club Italiano del Terranova, nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’E.N.C.I. .

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei soci fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere e rimarrà in carica tre anni solari. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. La presidenza del Collegio è affidata al probiviro più anziano di età.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I. , nonché dal Collegio dei Probiviri nelle ipotesi di violazioni delle regole del presente statuto.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito da un membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente più anziano di età sino alla prima riunione dell’assemblea, che provvederà alla nomina effettiva.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato entro sei mesi dall’avvenuta notifica della denuncia da parte del Consiglio, dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che il Collegio dei Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbia

a pronunciarsi. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell’Associazione sono i seguenti: l’ammonizione semplice, censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni.

Le decisioni dei probiviri del Club Italiano del Terranova sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I. .

L’Associazione attraverso il proprio Consiglio ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’E.N.C.I. ed alle decisione del Collegio dei Probiviri quando non siano state appellate.

SCIOGLIMENTO

Art. 24 – La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli Organi di Controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del Patrimonio Sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di Associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salva diversa devoluzione imposta dalla legge.

VARIE

Art. 25 – Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite.

Art. 26 – Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un’Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’E.N.C.I. , per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

Art. 27 – Il Club Italiano del Terranova riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di

controllo e di sanzione in capo all’E.N.C.I. , ed in particolare il potere dell’E.N.C.I. di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’E.N.C.I. nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

Art. 28 – Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.

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